LO STATUTO

statuto
Art. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE
1.E' costituito il Movimento Democratico CIVICA PIEMONTE, promosso dal Coordinamento regionale delle liste civiche e dei gruppi di cittadinanza attiva della Regione Piemonte.
2.Il movimento ha sede in Piazza Neruda, 10 a Collegno.
3.Il movimento è disciplinato dal presente Statuto e dall'eventuale Regolamento Interno.
4.E' costituito nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.
5.Il movimento svolge attività  sul territorio regionale e interregionale, promuovendo iniziative e collaborazioni anche all'estero in relazione alle proprie attività istituzionali.
Art. 2 – SCOPO E FINALITA'
1.Il movimento CIVICA PIEMONTE non ha scopo di lucro.
2.Il movimento si propone di concorrere al raggiungimento del bene comune attraverso un'agire politico ispirato ai principi di democrazia partecipata, solidarietà e legalità. Tale scopo potrà  essere raggiunto con la promozione ed il coordinamento della varie attività dei soci, garantendo l'autonomia e la non concorrenzialità  dei singoli, valorizzando le peculiarità di ciascuno nell'assegnazione dei compiti e nell'esercizio di specifiche attività.
3.Il movimento si propone di creare un coordinamento stabile tra tutte le esperienze di cittadinanza attiva della Regione Piemonte che si riconoscono nei principi ispiratori del Manifesto, allegato allo statuto per farne parte integrante.

Art. 3 – ATTIVITA'
1.Il movimento promuove e coordina, a livello regionale e provinciale, iniziative ed attività  unitarie e federative coerenti con le finalità  previste dal presente statuto, del Manifesto e dalle idee programmatiche approvate dall'Assemblea regionale.
2.In particolare, a modo esemplificativo:
a)Promuove momenti formativi su temi di interesse politico, culturale e sociale;
b)Elabora studi, ricerche, documentazioni e pubblicazioni inerenti i temi oggetto di analisi;
c)Si dota di tutti gli strumenti idonei al raggiungimento dei fini statutari;
d)Promuove ed attua in modo diretto iniziative e progetti, nell'ambito degli scopi sociali anche in collaborazione con altri enti e associazioni;
e)Concorre con metodo democratico a determinare la politica regionale e/o provinciale;
f)Organizza iniziative di denuncia e campagne di sensibilizzazione per informare i cittadini del territorio locale e regionale
Art. 4 – SOCI
1.I Soci di CIVICA PIEMONTE possono essere le associazioni, i movimenti, i comitati, i gruppi e altre forme aggregative che si riconoscono negli scopi e nelle finalità del movimento, rappresentate da un portavoce o da un responsabile delegato.
2.I Soci fondatori sono coloro che sono intervenuti all'approvazione del Manifesto. Tutti gli altri sono definiti Soci Ordinari.
Art. 5 – AMMISSIONE

1.Per ottenere la qualifica di Socio, bisogna inoltrare domanda scritta al Consiglio Direttivo Regionale.
2.Il Consiglio Direttivo Regionale decide in merito e provvede a darne comunicazione agli interessati ed a iscriverli nel libro dei Soci.
3.L'ammissione obbliga i Soci all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dal Movimento.
Art. 6 – RECESSIONE – DECADENZA – ESCLUSIONE
1.Ogni Socio è libero di recedere dal Movimento, inviando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo Regionale.
2.Il Consiglio Direttivo Regionale può dichiarare decaduto il Socio che cessa di svolgere le attività proprie dell'associazione, o ha comportamenti e azioni in contrasto con lo statuto sociale, il Manifesto e le idee programmatiche approvate dall'Assemblea regionale e con gli ordinamenti interni.
3.L'esclusione di un Socio, nel caso si ravvisi un comportamento in contrasto con le finalità del Movimento avviene con delibera del Consiglio Direttivo Regionale.
Art. 7 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
1.Il Movimento CIVICA PIEMONTE è responsabile delle scelte politiche a livello regionale.
2.Il Movimento favorisce la costituzione di Comitati Provinciali, di cu fanno parte tutte le liste, associazioni e gruppi che operano in ciascun territorio provinciale.
3.I Comitati provinciali sono responsabili delle scelte politiche provinciali.
4.Ad essi partecipano, con diritto di voto, i Soci del Movimento della Provincia di riferimento, in qualità di gruppi o movimenti organizzati.
5.Ogni Comitati provinciale elegge un proprio Portavoce, che rimane in carica per due anni e può essere rieletto per un solo mandato consecutivo. Ogni comitato provinciale definisce dei regolamenti interni che stabiliscono le modalità di funzionamento.
6.I Portavoce provinciali formano il Consiglio Direttivo Regionale.
7.I Comitati provinciali possono adottare la forma organizzativa più idonea al raggiungimento degli obiettivi perseguiti purchè in linea con i principi del presente statuto, il Manifesto e le idee programmatiche approvate dall'Assemblea regionale e con gli ordinamenti interni.
Art. 8 – ORGANI SOCIALI
1.Sono Organi Sociali del Movimento:
a) l'Assemblea Regionale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo Regionale e il suo Portavoce;
c) i Comitati Provinciali e i loro Portavoce.
Art. 9 – L'ASSEMBLEA REGIONALE DEI SOCI
1.L'Assemblea Regionale dei Soci è l'organo supremo.
2.L'Assemblea Regionale dei Soci, regolarmente convocata e costituita, rappresenta la totalità dei Soci e le sue delibere, prese in conformità del presente Statuto e degli eventuali Regolamenti interni, obbligano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.
3.L'Assemblea Regionale dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote sociali, definite annualmente dall'Assemblea stessa.
4.L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.
5.L'assemblea ordinaria è convocata dal Portavoce almeno due volte l'anno e ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno due Comitati provinciali o di almeno un quinto dei Soci.
6.La convocazione dell'Assemblea orinaria avviene a mezzo di lettera, o di fax, o di posta elettronica, o di telegramma inviato ai Soci non meno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza. Per motivi d'urgenza, sentito il consiglio Direttivo Regionale, i tempi di convocazione sono ridotti a cinque giorni.
7.Spetta all'Assemblea Ordinaria:
a) eleggere, ogni due anni il Portavoce Regionale del Movimento;
b) approvare le linee di indirizzo del Consiglio Direttivo Regionale;
c) formare, se necessari, gruppi di lavoro su tematiche specifiche, eleggendo un Coordinatore per ciascun gruppo il quale potrà partecipare, senza diritto di voto, al Consiglio Direttivo per riferire le attività svolte.
8.Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria:
a) in prima convocazione sono valide quando siano presenti la metà dei soci aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti aventi diritto al voto;
b) in seconda convocazione sono valide qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto e sono prese con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti aventi diritto al voto
9.L'assemblea straordinaria viene convocata dal Portavoce Regionale su richiesta di almeno due Comitati provinciali o di almeno un quinto dei Soci.
10.Spetta all'Assemblea straordinaria:
a) Modificare lo statuto;
b) Deliberare lo scioglimento del Movimento
11.Le convocazioni sono valide quando siano presenti i due terzi dei Soci aventi diritto e sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
1.Il Consiglio Direttivo del Regionale è composto da 9 membri: il Portavoce Regionale, eletto dall'Assemblea del Movimento, e gli otto Portavoce provinciali, eletti ciascuno nel proprio Comitato Provinciale.
2.Il Consiglio Direttivo Regionale, nella sua prima riunione, elegge nel suo seno il Vice Portavoce.
3.Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte l'anno, su convocazione e ordine del giorno predisposto dal Portavoce che ne presiede le sedute o su richiesta della metà dei componenti. La riunione è valida se è presente il 50% più uno dei membri.
4.Spetta al Consiglio Direttivo Regionale la gestione ordinaria e straordinaria del Movimento.
5.In particolare:
a) curare la realizzazione delle delibere e delle programmazioni assunte dall'Assemblea;
b) deliberare ammissioni, recessioni, decadenza, o esclusione dei soci;
c) emanare i Regolamenti interni;
d) predisporre le linee programmatiche da sottoporre all'Assemblea;
6.Nel caso di impossibilità  occasionale di partecipare al Consiglio da parte di un suo membro, il Comitato Provinciale di riferimento può nominare pro tempore un suo sostituto.
7.Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo si richiede la presenza effettiva e il voto favorevole della metà  più uno dei presenti. In caso di parità il voto del portavoce vale doppio.

Art. 11 – PORTAVOCE DEL MOVIMENTO
1.Il Portavoce del Movimento è eletto dai soci, dura in carica due anni e può essere rieletto non più di una volta consecutiva. Non può essere contemporaneamente Portavoce Provinciale.

2.Il Portavoce convoca e presiede L'Assemblea Regionale:
a) é il garante dell'identità e dell'unità del Movimento sia all'interno che all'esterno del Movimento.
b) ha il compito di stimolare e coordinare le attività sociali;
c) ha il compito di mantenere aggiornato e rendere pubblico il libro dei Soci
Art. 12 – DURATA
1.La durata del Movimento Democratico CIVICA PIEMONTE è illimitata.
Art. 13 – CARICHE SOCIALI
1.L'esercizio delle cariche sociali è a titolo gratuito, è ammesso il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento della carica, purchè autorizzato dal Consiglio Direttivo.
Art. 14 – REGOLAMENTI INTERNI


1.L'organizzazione interna del Movimento e dei propri organi Sociali, anche per quanto non previsto dal presente Statuto, potrà essere disciplinata da apposito Regolamento interno.
Art. 15 – CLAUSOLA
1.Per quanto non previsto nel presente Statuto e negli eventuali Regolamenti interni saranno applicate le disposizioni del codice civile.

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